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Regola Tecnica Antincendio per Centrali Termiche

Regola Tecnica Antincendio per Centrali Termiche

Approfondiamo i contenuti della Regola Tecnica pubblicata in Gazzetta ufficiale a novembre 2019

Come ben saprete, il 21/11/2019 abbiamo avuto la pubblicazione del D.M. 8/11/2019 recante Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

Il D.M. entrato in vigore il 21 dicembre 2019 ha abrogato e sostituito la precedente Regola Tecnica di cui al D.M. del 12 aprile 1996 e s. m. i., introducendo diverse novità rispetto alla regola precedente che analizziamo insieme all’interno di questo focus.

Le novità più importanti introdotte con la pubblicazione della nuova Regola Tecnica sono:

  1. la definizione chiara e non interpretabile del locale disimpegno
  2. la possibilità di ridurre la superficie netta di aerazione del locale “centrale termica” installando una
  3. elettrovalvola collegata ad un sensore rilevatore di dispersioni di gas
  4. l’introduzione degli estintori di classe F da installare in presenza di impianti di cottura cibi
  5. l’esplicitazione in tabella delle classi di reazione al fuoco sia italiana che europea
  6. il riferimento all’ATEX per l’installazione di apparecchi in ambienti dove possa crearsi una atmosfera esplosiva.

Oltre alle sopracitate novità introdotte con la nuova versione della Regola Tecnica è bene ricordare alcuni aspetti che molto spesso creano confusione in merito all’applicazione del D.M. da parte degli addetti ai lavori. In particolare, è bene ricordare che:

  • più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati. Pertanto qualora la portata termica complessiva sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del decreto;
  • all’interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola inferiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagni ed eventuali lavabiancheria. Gli impianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati devono essere comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essi applicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti;
  • non rientrano nel campo di applicazione del decreto, gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, gli impianti di incenerimento, gli impianti costituiti da stufe catalitiche e gli impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.

Il D.M. di novembre 2019 fornisce anche indicazioni riguardo all’adeguamento degli impianti esistenti, in quanto essi devono essere adeguati alle nuove disposizioni della Regola Tecnica ad eccezione di alcune casistiche che adesso analizziamo insieme:

  1. impianti esistenti al 21 novembre 2019 realizzati in conformità alla previgente normativa di portata termica > a 35 kW e ≤ a 116 kW, che siano stati oggetto all’aumento della portata termica ≤ al 20% solo una volta e per cui l’aumento stesso non comporti il superamento della soglia di 116 kW non richiedono alcun adeguamento alle disposizioni di cui alla nuova Regola Tecnica;

Esempio 1

Portata termica iniziale 75 kW – aumento del 20%

[(75 * 20) /100] = [1500 / 100] = 15 kW

(75 + 15) kW = 90 kW

  • L’aumento di portata termica è conforme alla prescrizione sopra riportata perché la sommatoria tra quella iniziale e l’aumento del 20% è inferiore a 116 kW e quindi tale impianto non richiede alcun adeguamento alle disposizioni di cui alla nuova Regola Tecnica;

Esempio 2

Portata termica iniziale 100 kW – aumento del 20%

[(100 * 20) /100] = [2000 / 100] = 20 kW

(100 + 20) kW = 120 kW

L’aumento di portata termica non è conforme alla prescrizione sopra riportata perché la sommatoria tra quella iniziale e l’aumento del 20% è superiore a 116 kW e quindi tale impianto deve essere adeguato alle disposizioni di cui alla nuova Regola Tecnica.

  • impianti esistenti al 21 novembre 2019 approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa di portata termica > 116 kW, che siano stati oggetto all’aumento della portata termica ≤ al 20% solo una volta di quella già approvata od autorizzata non richiedono alcun adeguamento alle disposizioni di cui alla nuova Regola Tecnica;

Esempio 3

Portata termica iniziale approvata 150 kW – aumento del 20%

[(150 * 20) /100] = [3000 / 100] = 30 kW

(150 + 30) kW = 180 kW

Questa casistica non richiede alcun adeguamento alle disposizioni di cui alla nuova Regola Tecnica.

Eccoci dunque alla fine di questo focus con il quale abbiamo cercato di affrontare alcune tematiche legate all’applicazione del D.M. del 18 novembre 2019 che a volte sono sconosciute o mal interpretate da installatori e addetti ai lavori. In caso di dubbi o situazioni particolari è sempre consigliato avere un dialogo con eventuali progettisti o tecnici abilitati che potrebbero aiutarvi nelle considerazioni da effettuare quando si valutano impianti che rientrano nel campo di applicazione di questa Regola Tecnica.

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