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Mite su Massimale di Spesa Ecobonus

Mite su Massimale di Spesa Ecobonus

Il Ministro definisce attraverso una FAQ quali spese sono da considerare nei massimali di spesa specifici del Decreto MiTE 14 febbraio 2022

Sul sito ENEA sono consultabili le FAQ predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica in merito al Decreto MiTE 14 febbraio 2022 recante “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”.

Approfondiamo in particolare il contenuto della risposta numero 2 del documento.

In questa risposta il Ministero per la Transizione Ecologica introduce un’interpretazione per quanto riguarda i beni rientranti nel massimale di spesa specifico.

Si ricorda che l’Allegato A del Decreto MiTE 14/02/2022 introduce una tabella di calcolo dei massimali variabile in base:

  • alla potenza termica espressa in kW per le caldaie, per le pompe di calore e per gli impianti a biomassa;
  • alla superficie lorda ai m2 in caso di impianto solare termico;
  • altri parametri per diversi interventi di riqualificazione energetica.

Il costo massimo risultante da questo calcolo è, sempre secondo l’Allegato A, da considerarsi al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative all’installazione e manodopera.

Con la FAQ n.°2 in analisi, viene specificato che questo massimale deve tenere conto dell’insieme dei beni che concorrono alla realizzazione delle tipologie di intervento. Ad esempio:

  • nel caso di caldaie a condensazione: la fornitura della caldaia, canna fumaria e, ove previsto, sistema di termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo, etc.;
  • nel caso di impianti a pompa di calore: la fornitura della pompa di calore, la componentistica comprensiva del circuito del gas frigorigeno, dell’impianto idraulico o aeraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e, ove previsto, di adduzione del gas, etc.;
  • nel caso di impianti solari termici: la fornitura del pannello solare, sistema di montaggio, serbatoio di accumulo, componentistica dell’impianto idraulico e, ove previsto, dell’impianto elettrico, i sistemi di pompaggio, etc.;
  • nel caso di caldaie a biomassa: la fornitura della caldaia, canna fumaria, sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera, sistema di stoccaggio della biomassa, sistema di caricamento della biomassa e, ove previsto, sistema di termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo, etc.;

Le “opere relative all’installazione” escluse dal massimale specifico, sempre secondo queste nuove indicazioni, riguardano soltanto le opere provvisionali (compresi i ponteggi) e le opere connesse ai costi di sicurezza.

Eccoci dunque alla fine di questo focus inerente il massimale di costo specifico per tipologia di intervento che ci fornisce indicazioni circa l’insieme dei beni che bisogna tenere conto al fine di verificare se la spesa da incentivare rientra nel massimale previsto per gli interventi Ecobonus.

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