Impianti a Gas: Delibera 40-2014 (Parte 1)
Focus sulle disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas
In questo focus iniziamo l’approfondimento riguardante la Delibera 40/2014 dell’AEEGSI, acronimo che significa Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, perché è un argomento su cui riceviamo parecchie richieste di consulenza e dato che nel nostro mestiere le parole hanno un “peso”, di seguito vogliamo riportare le definizioni, di cui alla Delibera 40/2014, riguardanti gli impianti.
- “Impianto di utenza”: è definito come il complesso costituito dall’insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di riconsegna (P.D.R.) del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall’installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per l’aerazione e la ventilazione del locale dove deve essere installato l’apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione e delle condense.
- “Impianto di utenza in servizio”: è definito come l’impianto di utenza con fornitura di gas attiva.
- “Impianto di utenza modificato”: è definito come l’impianto di utenza in servizio sul quale sono state eseguite operazioni di ampliamento o manutenzione straordinaria che hanno comportato la temporanea sospensione della fornitura di gas.
- “Impianto di utenza trasformato”: è definito come l’impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas.
- “Impianto di utenza nuovo”: è definito come l’impianto di utenza di nuova installazione.
- “Impianto di utenza riattivato”: è definito come l’impianto di utenza in servizio al quale viene attivata la fornitura di gas dopo una precedente sospensione.
- “Impianto interno”: è definito come l’insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l’adduzione del gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di riconsegna e le valvole di intercettazione del gas a monte di ogni apparecchio utilizzatore, queste ultime comprese; non comprende il gruppo di misura.
La Delibera 40/14 che ha sostituito la delibera 40/04 ha introdotto molte le novità sia per le imprese di distribuzione e vendita del gas, che per gli installatori e per i clienti finali e noi focalizzeremo l’attenzione sulle novità introdotte per gli installatori.
Iniziamo col dire che l’Allegato I–40 tiene conto del modello di Dichiarazione di Conformità attualmente in uso e del fatto che spesso l’installatore chiamato a mettere in servizio un impianto e quindi a compilare e firmare l’allegato I–40, non ha eseguito tutte le parti dell’impianto e non sempre ha a disposizione la dichiarazione parziale rilasciata dall’operatore che lo ha preceduto.
Entriamo ora nello specifico dell’Allegato I-40.
L’installatore deve specificare se ha realizzato completamento l’impianto oppure se è intervenuto a valle di altri installatori. In quest’ultimo caso deve dare evidenza delle eventuali dichiarazioni di conformità relative alle parti di impianto presenti al momento del suo intervento.
Primo caso: l’installatore realizza completamente l’impianto
Nel caso sia l’installatore che mette in servizio l’impianto ad averlo realizzato, lo stesso dovrà allegare;
- progetto o schema;
- relazione con tipologie materiali usati;
- certificato o visura CCIAA;
- eventuale attestazione prevista in caso di impiego materiali non rispondenti ad una norma nazionale.
Secondo caso: l’installatore mette in servizio l’impianto eseguito da altri operatori
Nel caso parte dell’impianto sia stato realizzato da altri operatori l’installatore che mette in servizio l’impianto dovrà allegare oltre al:
- progetto o schema;
- relazione con tipologie materiali usati;
- certificato o visura CCIAA;
- eventuale attestazione prevista in caso di impiego materiali non rispondenti ad una norma nazionale;
relativi al proprio intervento, anche:
- dichiarazioni di conformità complete di allegati tecnici, relative alle parti di impianto già presenti al momento del suo intervento.
Nel caso in cui non fossero disponibili, reperibili o complete, l’installatore dovrà:
- compilare e allegare un Rapporto Tecnico di Compatibilità, “RTC”, predisposto dal Comitato Italiano Gas, di cui alle Linee Guida n.° 11.
Infine ove l’impianto fosse soggetto al D.M. 8 novembre 2019 (o al D.M 12 aprile 1996 e s.m.i. in caso di impianto meno recente) e ove non occorresse più il visto di approvazione dei Vigili del Fuoco sul progetto, l’installatore dovrà allegare la dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione incendi.
Con i prossimi focus continueremo l’approfondimento sulla Delibera 40/2014.