FLASH NEWS: Le nuove certificazioni F-gas
Pubblicato il nuovo Regolamento 2024/2215 in merito alla certificazione di imprese e persone fisiche
COSA È ACCADUTO:
Dopo il nuovo Regolamento F-gas 573, pubblicato a febbraio, è arrivata un ulteriore novità, ovvero il nuovo Regolamento che indica la nuova direzione per la certificazioni di imprese e operatori nell’ambito di gas fluorurati e loro alternative.
Ecco quindi un nuovo tassello, ovvero il nuovo Regolamento UE 2215 che va ad aggiornare e sostituire il vecchio Regolamento UE 2015/2067.
Il nuovo Regolamento 2215 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il giorno 9 Settembre 2024.
Da questa data decorrono 20 giorni per la sua effettiva entrata in vigore.
Da fine settembre, quindi, gli Stati membri, inclusa l’Italia, avranno a disposizione un anno di tempo per stabilire i propri, e nuovi, schemi di certificazione.
Il nuovo Regolamento 2215 ha la finalità di garantire degli standard minimi di competenza sia per le persone fisiche sia per le imprese che operano su impianti di climatizzazione, refrigerazione e pompe di calore contenenti gas fluorurati (o alternative a tali gas).
In particolare, sono previste competenze specifiche per la gestione di gas tossici (es. ammoniaca), infiammabili (es. propano), oppure che operano ad alte pressioni (es. CO2).
VALIDITA’ DELLE CERTIFICAZIONI FIN QUI OTTENUTE:
Gli attestati e le certificazioni fin qui ottenuti continueranno ad avere validità alle condizioni per cui sono stati rilasciati e saranno validi per la manipolazione dei refrigeranti F-gas, almeno fino al 2029. Entro questo periodo verrà richiesto che tutti i tecnici facciano un corso (o una certificazione) di aggiornamento e di allineamento per i nuovi refrigeranti.
Questo secondo quanto stabilito dall’ art. 10 comma 9 del Regolamento UE 2024/573, dal titolo “Certificazione e formazione”:
“Gli attuali certificati e attestati di formazione rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 restano validi alle condizioni alle quali sono stati rilasciati in origine. Entro il 12 marzo 2027 gli Stati membri provvedono a che le persone fisiche certificate siano tenute a partecipare a corsi di aggiornamento o a completare un processo di valutazione di cui al paragrafo 3, almeno ogni sette anni. Gli Stati membri provvedono a che le persone fisiche in possesso di un certificato o di un attestato di formazione a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 partecipino a tali corsi di aggiornamento o completino tali processi di valutazione per la prima volta entro il 12 marzo 2029.”
In questo senso, anche l’art. 4 del nuovo Regolamento, dal titolo “Certificazione di persone fisiche”, al comma 3 stabilisce quanto segue:
“Gli Stati membri possono consentire agli organismi di certificazione di esentare il richiedente dall’obbligo di superare l’esame di cui al paragrafo 1 se questi ha acquisito in precedenza qualifiche, competenze e conoscenze equivalenti a quelle di cui all’allegato I o di esigere che il richiedente superi solo un esame integrativo, qualora le qualifiche, le competenze e le conoscenze acquisite in precedenza corrispondano parzialmente a quelle elencate nell’allegato I.”
Sull’argomento, che interessa da vicino il nostro settore, seguiranno aggiornamenti ed approfondimenti, perciò rimanete sempre collegati.