Pompe di calore: le abilitazioni necessarie
Le abilitazioni che deve possedere l’azienda impiantista
Le pompe di calore si stanno diffondendo sempre più rapidamente e le novità normative avute nell’ultimo anno aprono la strada proprio in questa direzione. Gli obiettivi dell’UE, in materia di diffusione di impianti a fonti energetiche rinnovabili, necessitano, per forza di cose, di adeguamenti normativi per permettere di gestire al meglio tali impianti ed apparecchiature.
Il mondo delle pompe di calore è molto complesso e gli operatori del settore hanno bisogno di regole chiare e specifiche per poter effettuare interventi a regola d’arte.
Infatti, oltre al nuovo Regolamento F-gas pubblicato nel febbraio 2024, ad inizio settembre abbiamo avuto il nuovo Regolamento per la certificazione di imprese e persone fisiche che operano con tali apparecchiature.
Quali sono quindi le abilitazioni che deve possedere un operatore per poter effettuare interventi su apparecchiature in pompe di calore contenti gas fluorurati o sostanze alternative a tali gas?
In primo luogo, dobbiamo considerare il D.M. 37/08.
Quest’ultimo è uno dei documenti fondamentali nell’ambito impiantistico ed F-gas, in quanto contiene diverse disposizioni per le varie tipologie impiantistiche. All’art. 1 del decreto troviamo una classificazione degli impianti, i quali vengono suddivisi in lettere a seconda dell’ambito a cui appartengono.
Nello specifico, le lettere che interessano gli operatori di apparecchiature F-gas sono:
- Lettera “C”: identifica gli impianti di riscaldamento, ovvero il complesso di prodotti destinati alla regolazione della temperatura degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari. Tra questi rientrano anche gli impianti di climatizzazione e condizionamento.
- Lettera “A”: identifica gli impianti di produzione, trasformazione, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica.
- Lettera “D”: identifica gli impianti idrici e sanitari per la distribuzione di acqua potabile e acqua calda all’interno degli edifici.
Per le lettere “A” e “D”, è bene specificare che, in caso di collegamento dell’apparecchiatura ad un impianto idrico o elettrico già esistente, per coloro che effettuano l’installazione dell’apparecchiatura non sarà richiesta l’abilitazione alla lettera di riferimento.
Secondariamente, oltre alle sopracitate abilitazioni alle lettere di riferimento è necessario essere in possesso della certificazione di impresa e della certificazione delle persone fisiche che svolgono gli interventi. Infatti, i Regolamenti UE esprimono chiaramente il concetto che:
- per acquistare F-gas (ad esempio bombole) è necessario che l’azienda acquirente sia in possesso del certificato di impresa;
- per effettuare interventi su apparecchiature F-gas (ad esempio installazione o manutenzione) è necessario che l’operatore che svolge l’intervento sia in possesso del certificato di persona fisica, ma anche del certificato di impresa.
Proprio riguardo a questo discorso di certificazione, a inizio settembre è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE e dal momento della sua entrata in vigore, ogni Stato Membro (tra cui l’Italia) avrà a disposizione un anno di tempo per emanare le nuove regole e i nuovi requisiti per rilasciare queste certificazioni.
Ricordiamo che queste certificazioni sono obbligatorie per operare nel mondo delle pompe di calore.
Per le imprese e persone fisiche che eseguono attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo perdite e smantellamento senza il pertinente certificato sono punibili con una sanzione amministrativa da €10.000,00 a €100.000,00.
Anche i venditori devono prestare attenzione, poiché la vendita di bombole F-gas a imprese non certificate è punibile con una sanzione amministrativa da €1.000,00 a €50.000,00 (sanzione prevista sia per venditori che per acquirenti).
Come accennato nelle premesse del focus, le pompe di calore sono considerate un impianto a fonti energetiche rinnovabili (FER).
In tal senso occorre prendere in considerazione anche il Decreto Legislativo 28/2011, il quale prevede che l’attività di installazione e manutenzione straordinaria su impianti alimentati a FER sia effettuata da operatori qualificati.
Per soddisfare i requisiti tecnico-professionali richiesti dal suddetto decreto è necessario essere in possesso dei requisiti alle lettere di riferimento specificate nel DM 37/08, ma non solo. Infatti, imprese ed operatori devono essere in regola con la formazione e gli aggiornamenti richiesti. Le imprese in possesso dei requisiti prima del 3 agosto 2013 non necessitano della formazione iniziale, ma solo dello specifico corso di aggiornamento.
Come abbiamo visto quindi, per operare su impianti in pompa di calore sono richieste diverse certificazioni e competenze.
Vi invitiamo dunque a verificare che la vostra impresa sia in regola con i requisiti richiesti dalle normative per poter effettuare interventi a regola d’arte nel mondo delle pompe di calore.