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Impianti a Gas: Delibera 40-2014 (Parte 3)

Impianti a Gas: Delibera 40-2014 (Parte 3)

Focus sui controlli degli accertamenti di sicurezza degli impianti di utenza a gas da parte dell’ente distributore

Proseguiamo l’approfondimento sulla Delibera 40-2014 ed in particolare in questo ultimo focus daremo informazioni a completamento dei precedenti.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono i controlli che effettua l’accertatore in caso di verifica di sicurezza.

Nel caso ci troviamo su un impianto progettato da un professionista abilitato, l’accertatore controlla che:

  • quanto dichiarato dall’installatore sia conforme al progetto;
  • tutte le informazioni richieste siano desumibili dal progetto e dagli allegati tecnici obbligatori;
  • nel progetto non siano presenti non conformità alla normativa vigente come ad esempio apparecchio di tipo “B” in camera da letto.

In questo contesto la prima e più importante informazione che l’installatore deve riportare è la portata termica complessiva dell’impianto.

Si precisa che la portata termica complessiva deve corrispondere alla somma delle singole portate termiche di:

  • apparecchi presenti;
  • apparecchi previsti;
  • eventuali diramazioni dell’impianto per futuri ampliamenti.

In merito al Rapporto Tecnico di Compatibilità (R.T.C.), si osserva che lo stesso è costituito da tre sezioni:

  • Prima sezione: vengono indicati i dati identificativi relativi all’installatore, al cliente finale e all’impianto.
  • Seconda sezione: vengono descritti gli apparecchi presenti sull’impianto.
  • Terza sezione: viene evidenziata la parte dell’R.T.C. in cui l’installatore indica l’esito positivo dei controlli effettuati e viene lasciato spazio per eventuali note.

Per quanto riguarda il campo “note”,per esempiol’installatore ha la possibilità di riportare le motivazioni della mancata effettuazione dei controlli, magari non applicabili all’impianto in questione.

Infine l’installatore si assume la responsabilità di quanto dichiarato apponendo:

  • data;
  • timbro;
  • firma.

In merito alla Dichiarazione del Progettista “D.P.” si precisa che il suo scopo principale è quello di evidenziare all’accertatore e quindi l’azienda di distribuzione, che l’impianto è stato progettato nel rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi, anche se la pertinente documentazione non gli è stata fornita.

È previsto che la “D.P.” venga comunque redatta e firmata da un professionista qualificato ove l’impianto in questione sia privo del primo progetto prevenzione incendi.

Eccoci dunque alla conclusione di questo focus e in generale dell’approfondimento relativo alla Delibera 40/2014.

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