Patente a crediti nei cantieri: ecco la regolamentazione
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale, arriva anche la circolare dell’Ispettorato del Lavoro che istituisce un periodo transitorio
Proprio a seguito del punto della situazione inviato la scorsa settimana, Sabato 21 settembre è stato pubblicato il Regolamento sull’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Nessuna proroga quindi per la patente a punti nei cantieri, il sistema pensato per garantire una maggiore sicurezza sul lavoro da applicare a tutte le aziende con accesso ai cantieri e si comporrà, inizialmente, di 30 punti.
Il funzionamento, similare a quello di una patente automobilistica, vedrà l’eliminazione di crediti in caso di incidente o violazione della normativa vigente, mentre le aziende che seguiranno le regole guadagneranno punti alla fine di ogni anno.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata dal 1° ottobre sul portale telematico dell’Ispettorato nazionale del lavoro dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, autocertificando il possesso di una serie di requisiti, tra cui l’iscrizione alla Camera di commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Durc e la nomina dell’RSPP.
La domanda potrà essere presentata anche tramite un soggetto delegato. Come possibili delegati, il DM fa l’esempio dei soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, come i consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF.
Lunedì 23 settembre l’Ispettorato nazionale del lavoro ha inoltre rilasciato una circolare di approfondimento in cui ha dichiarato che il portale tramite cui presentare la domanda sarà disponibile proprio dal 1° ottobre, ma ci sarà la possibilità di usufruire di un periodo transitorio fino al 31/10/2024.
In questa fase sarà sufficiente inviare una PEC contenente un’autocertificazione specifica (fornita in allegato alla circolare) che permette di continuare ad operare nei cantieri durante il mese di ottobre. Questa procedura comunque è temporanea: a partire dal 1° novembre non sarà più possibile operare in forza della sola PEC, ma sarà necessaria la patente rilasciata tramite il portale online.
La patente è obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Cosa sono i cantieri temporanei o mobili?
Secondo l’art. 89, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per cantiere temporaneo o mobile, si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori riportati nell’allegato X, ovvero, ad esempio, lavori di manutenzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione o smantellamento di opere fisse o temporanee in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici.
Questo significa che chiunque acceda a dei luoghi in cui avvengono detti lavori, anche per altre operazioni, dovrà essere dotato di patente rilasciata dall’Ispettorato del lavoro. Sono esclusi da questa regolamentazione soltanto i soggetti che effettuano mere forniture (ad esempio, consegna di materiale) o prestazioni di natura intellettuale, come ad esempio la progettazione. Il documento è quindi necessario per la maggioranza delle aziende operanti nel settore idrotermosanitario, previa la fondamentale verifica della presenza di tutti i requisiti conformi alla legislazione vigente.