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Comunicazione interventi FGAS

Comunicazione interventi FGAS

Il chiarimento del Ministero dell’Ambiente sugli obblighi di comunicazioni degli interventi

Negli ultimi giorni lo staff Eteampro ha ricevuto diverse richieste di consulenza riguardo una possibile differente interpretazione della legislazione su comunicazione interventi in banca dati fgas.

In particolare, in molti hanno rivolto una domanda comune “è corretto comunicare tutti gli interventi eseguiti sulle apparecchiature a prescindere dal contenuto F-gas?”

Proprio in risposta a questa domanda, nei giorni scorsi è arrivato un chiarimento da parte del MASE, il Ministero per l’Ambiente e per la Sicurezza Energetica che conferma la correttezza di quanto fatto negli scorsi anni.

Riportiamo un estratto del comunicato:

“L’obbligo di comunicazione in Banca dati delle attività di installazione, manutenzione, controllo delle perdite, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti FGas si applica indipendentemente dalla quantità di gas refrigerante contenuto nell’apparecchiatura, come del resto chiarito sin dal momento dell’entrata in vigore del DPR 146 del 2018 e della successiva attivazione della Banca dati FGas, gestita, per conto del Ministero dell’Ambiente, dalle Camere di commercio competenti che si avvalgono del supporto tecnico di Ecocerved.

La soglia di 5 tCO2e si riferisce solo ed esclusivamente agli obblighi di frequenza del controllo periodico delle perdite, che dovranno essere effettuati e dunque, di conseguenza, comunicati in Banca dati, solo nei casi in cui sono obbligatori ai sensi del regolamento (UE) n. 517 del 2014, e cioè quando la quantità di gas refrigerante supera appunto la soglia delle 5 tCO2e.

Ogni contraria e diversa interpretazione dalla lettera delle norme citate, deve ritenersi non compatibile con il quadro giuridico vigente.”

Un chiarimento che, come anticipato, riconferma l’operatività classica, comprendente quindi l’obbligo di comunicazione di queste tipologie di interventi alla banca dati FGas, indipendentemente dalla quantità di gas refrigerante contenuto nell’apparecchiatura, proprio come riportato dal Ministero dell’Ambiente. La linea quindi è chiara, si continuano a seguire le regole che utilizziamo da anni, indicate dalla Banca Dati FGas. Rimane quindi l’obbligo di comunicazione in banca dati di interventi di installazione, manutenzione, smantellamento e riparazione, con l’unica eccezione fatta per il controllo perdite, che dovrà essere comunicato, come da indicazioni, solo per interventi su apparecchiature contenenti più di 5 tonnellate di CO2 equivalente.